e
IL CAPO DIPARTIMENTO della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO della Protezione civile
e
IL CAPO DIPARTIMENTO dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che prevede l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle norme ivi contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»;
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» ed, in particolare, l'art. 18;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59, ed il particolare, gli articoli 107 e 108;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «legge-quadro in materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 40
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, recante «Nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;
Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
Ritenuto, altresì, di dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, uniformemente su tutto il territorio nazionale;
Ravvisata la necessità di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi;
Considerato che le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ai sensi dell'art. 1 l della sopra richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 17 novembre 2010;
Decretano:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n, 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;
b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;
e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:
a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.
Art. 3
Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
Art. 4
Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile
1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività' lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.
Art. 5
Sorveglianza sanitaria
1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività' di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al comma 1, nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a convenzioni con le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le forme organizzative per assicurare, con oneri a proprio carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.
Art. 6
Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta.
1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art. 7, si applicano anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008.
3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo.
Art. 7
Disposizioni relative alle cooperative sociali
l . Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attività di cui all'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui
egli e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Ove le attività di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.
3. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, le attività di cui abbia beneficiato il volontariato, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 13 aprile 2011
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Mastropietro
Il Capo del dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute
Oleari
Il Capo del dipartimento della protezione civile
Gabrielli
Il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno
Tronca
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n.307