Protocollo n. (AMB/90/2359)
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Premesso che all'art. 11 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" è previsto che la Giunta regionale eserciti la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento, per l'attuazione della legge medesima, attraverso l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 23 febbraio 1984, n. 6;
Considerato che a tale proposito la Giunta regionale, anche attraverso la collaborazione di un apposito gruppo di lavoro costituito presso l'Assessorato all'Ambiente e Difesa del Suolo, ha provveduto alla elaborazione di una prima direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e contenente una serie di indicazioni puntuali circa la costituzione ed i compiti dei raggruppamenti provinciali o circondariali delle guardie ecologiche volontarie, il ruolo ed i compiti delle Amministrazioni provinciali e del Circondario di Rimini nonchè il programma dei corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche già operanti;
Dato atto che in merito al testo della suddetta direttiva sono state consultate a più riprese le Amministrazioni provinciali ed il Circondario di Rimini, i rappresentanti dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie, nonchè le associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 esistenti nella nostra Regione;
Considerata altresì la necessità di approvare il modello del tesserino personale di riconoscimento nonchè il modello del bracciale di cui devono dotarsi le guardie ecologiche per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza come previsto dall'art. 6 L.R. n. 23/1989;
Sentito il parere favorevole della competente Commissione consiliare Territorio e Ambiente nella seduta del 30 aprile 1990;
Ritenuto infine che le presenti direttive aventi carattere vincolante per gli enti delegati, vengano pubblicate sul B.U.R. a norma dell'art. 35 della L.R. n. 6/1984;
Vista la L.R. 3 luglio 1989, n. 23;
Vista la L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;
Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo Giuseppe Gavioli e dell'Assessore alla Sanità Riccarda Nicolini;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1) di approvare la prima direttiva regionale in attuazione della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare i modelli di tesserino e di bracciale allegati alla presente deliberazione che dovranno essere rilasciati dalle Amministrazioni provinciali e dal Circondario di Rimini alle guardie ecologiche volontarie nominate;
3) di pubblicare la presente direttive sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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ATTUAZIONE L.R. 3 LUGLIO 1989 N. 23 RECANTE "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA".
PRIMA DIRETTIVA REGIONALE.
A) PREMESSA
Al fine di dare applicazione alla L.R. n. 23/89 è opportuno anzitutto inquadrare la figura della guardia ecologica volontaria - che d'ora innanzi verrà definita con le iniziali G.E.V. - nel contesto generale di detta legge ed in rapporto alla legislazione regionale preesistente.
Come è noto, le G.E.V. sono state istituite in Emilia Romagna con l'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 riguardante la tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco; si tratta di guardie giurate soggette alla disciplina del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione prefettizia e giuramento davanti al Pretore) adibite a compiti di vigilanza e repressione in ordine alle ipotesi di infrazione previste dalla legge stessa.
Con la L.R. n. 23/89 la figura della G.E.V. rimane invariata solo per quanto riguarda il requisito base e cioè la qualifica di guardia giurata; per il resto essa viene completamente ridisegnata, sicchè ne risulta un profilo completamente nuovo. Nei successivi punti 1, 2, 3, 4 e 5 vengono illustrati i tratti salienti della nuova configurazione delle G.E.V.
1) L'art. 3 L.R. n. 23/89, configura le G.E.V. come agenti ed operatori ambientali a tutto campo. Ad essi vengono attribuiti compiti e mansioni di vario tipo: informazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, interventi nelle opere di soccorso in caso di calamità ed emergenze ecologiche, funzioni di vigilanza - che appaiono di gran lunga le più significative - in ordine al rispetto delle normative poste a tutela dell'ambiente non più limitate al ristretto ambito della flora spontanea ma estese a tutti i comparti ambientali (inquinamento nelle sue varie manifestazioni, smaltimento dei rifiuti, escavazioni di materiali litoidi, parchi e riserve naturali ecc...).
2) Quanto alle funzioni di vigilanza (e conseguente attività repressiva in caso di scoperta di reati) il citato art. 3 distingue nettamente due livelli di diversa intensità per l'intervento delle G.E.V.:
a) collaborazione con gli Enti ed organismi pubblici titolari delle funzioni di controllo sull'applicazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente. In questo caso il compito della G.E.V. si estrinseca nella segnalazione delle infrazioni; tuttavia questa funzione è della massima importanza ed incisività nella rilevazione dei reati ambientali in quanto volta a mettere in moto i poteri di controllo e di puntuale verifica da parte degli organismi pubblici preposti.
Ad esempio la segnalazione di uno scarico abusivo in un corpo idrico ovvero di caratteristiche sensorialmente apprezzabili (ancorchè da verificare analiticamente) presenti in uno scarico che possano fare ragionevolmente ipotizzare il mancato rispetto dei limiti di abbattimento delle sostanze inquinanti previsti dalle leggi vigenti, costituiscono valido e spesso indispensabile contributo agli organi istituzionali di controllo per la scoperta e la contestazione dei reati commessi.
Vi è inoltre da rilevare che lo svolgimento dei compiti di collaborazione qui descritti da parte delle G.E.V. anche se di contenuto meno intenso rispetto a quelli illustrati nel successivo punto b) offre un campo di azione praticamente illimitato che si estende a tutte le ipotesi di reato (delitti e contravvenzioni) previste dalle normative ambientali e non si limita a quelle fattispecie punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria indicate nell'atto di nomina secondo quanto è tassativamente disposto dall'art. 6 - secondo comma - L.R. n. 23/89 per l'esercizio del potere di accertamento. Per tali motivi è indispensabile che le G.E.V., ancorchè chiamate a svolgere compiti di sostegno e di appoggio ad altri organi pubblici siano provviste di una notevole preparazione in ordine alle diverse normative ambientali che sarà a maggior ragione necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui al punto b).
b) accertamento in forma diretta di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste da disposizioni di leggi o di regolamenti in materia ambientale. L'esercizio di queste funzioni non è automaticamente correlato al conseguimento della qualifica di guardia ecologica ma discende da una precisa investitura che deve essere contenuta nell'atto di nomina. Occorre cioè che tale atto (di competenza delle Province e del Circondario di Rimini) individui dettagliatamente le singole fattispecie in cui è consentito alle G.E.V. l'esercizio del potere di accertamento con riferimento alle varie disposizioni (articoli e commi) delle normative statali e regionali interessate (art. 6 - secondo comma L.R. n. 23/89).
Il potere di accertamento è conferito solo ed esclusivamente per quelle fattispecie puntualmente indicate nell'atto di nomina e non è estensibile ad altre (art. 6 co. 2¢ L.R. 23/89).
3) Un tratto completamente nuovo della figura delle nuove G.E.V. è rappresentato dal loro inserimento in strutture associative obbligatorie costituite dai "raggruppamenti provinciali".
Con la L.R. ora citata l'attività delle singole G.E.V. è concepibile solo se espletata nel contesto del raggruppamento il cui ruolo viene a tal punto valorizzato da essergli riconosciuta legittimazione a svolgere un servizio di rilevanza pubblica pur mantenendo il carattere di struttura basata sul volontariato e sulla autonomia organizzativa e gestionale. Proprio in relazione a tale rilevanza l'art. 2 prima citato prevede che i raggruppamenti siano dotati di regolamenti di servizio approvati dalla Autorità di pubblica sicurezza ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.
Il raggruppamento si pone quindi quale struttura di organizzazione sovraordinata alle G.E.V. che ne fanno parte ed è il tramite unico e necessario attraverso cui l'attività delle G.E.V. può estrinsecarsi.
I raggruppamenti partecipano infatti alla formulazione dei programmi di attività delle G.E.V. di intesa con le Province (art. 8 L.R. n. 23) e stipulano con gli Enti ed organismi pubblici interessati le convenzioni attraverso le quali detti programmi dovranno essere attuati.
4) Convenzioni
L'art. 9 L.R. n. 23 chiarisce che l'attività delle G.E.V. si esplica attraverso convenzioni stipulate tra i raggruppamenti e gli Enti ed organismi pubblici che si avvalgono dei loro servizi. La legge regionale ha così sanzionato la autonomia organizzativa e gestionale delle G.E.V. la cui attività viene quindi regolata da strumenti di natura negoziale stipulati tra i raggruppamenti e gli Enti ed organismi pubblici di cui sopra. Ovviamente tale autonomia riguarda solo le modalità di esercizio dell'attività da svolgere, non anche il contenuto della stessa, trattandosi di dare attuazione ai programmi predisposti e concordati con le Province.
5) Ruolo delle Province e del Circondario di Rimini
A questi Enti, delegati alla attuazione della L.R. di cui ci occupiamo, sono attribuiti i seguenti principali compiti:
a) disporre la nomina a G.E.V. dei volontari che abbiano superato i corsi di formazione promossi dagli Enti medesimi o dagli altri soggetti abilitati attraverso l'esito positivo di un esame sostenuto davanti ad apposita commissione esaminatrice nominata dagli stessi Enti (artt. 4 e 6 L.R. n. 23). Sono esentate dal partecipare a detti corsi le G.E.V. già nominate ed in attività. La nomina è peraltro subordinata al conseguimento della qualifica di guardia giurata ai sensi delle leggi sulla pubblica sicurezza (approvazione del Prefetto ex art. 138 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e giuramento davanti al pretore ex art. 250 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Va notato inoltre, come è stato diffusamente illustrato al precedente punto 2b) - che l'atto di nomina deve indicare puntualmente le fattispecie per cui viene conferito alle G.E.V. il potere di accertamento delle contravvenzioni con redazione del relativo verbale.
b) Predisporre programmi di attività delle G.E.V. di intesa con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali delle G.E.V. e con gli Enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela ambientale (art. 8 lett. a) L.R. n. 23).
Si tratta indubbiamente dell'attività più importante e qualificante che gli Enti delegati sono chiamati ad espletare in quanto in mancanza dei programmi di lavoro le G.E.V. sono destinate a rimanere di fatto inutilizzate, stanti le particolari modalità introdotte dalla L.R. n. 23/89. Si tratta anche di un campo in cui le Province ed il Circondario di Rimini hanno una notevole autonomia di iniziativa e di movimento nell'ambito ovviamente delle direttive regionali ove esitenti sia per quanto riguarda i contenuti dei programmi, sia per quanto concerne la loro articolazione.
Si possono ipotizzare, a titolo esemplificativo: campagne di controllo sullo smaltimento dei rifiuti, sugli scarichi idrici (ivi compresi quelli delle pubbliche fognature), sullo spandimento dei liquami sul suolo, campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali da attivare nelle scuole elementari e medie, vigilanza e controllo sui parchi e riserve naturali.
Ovviamente il contenuto e le modalità attuative dei programmi andranno definite puntualmente sia con i raggruppamenti G.E.V. sia con gli Enti ed organismi a supporto dei quali verrà espletato il servizio delle G.E.V.
c) Porre in essere un'attività di coordinamento generale, impulso verso i raggruppamenti G.E.V. nonchè di intermediazione per l'attivazione delle convenzioni con gli Enti ed organismi che si avvalgono dei servizi G.E.V. Si tratta di un complesso di azioni difficilmente quantificabili e definibili (di cui al citato art. 8 L.R. n. 23 punti b), c), d)) che vanno dalla assistenza per l'organizzazione dei raggruppamenti al supporto politico-amministrativo per la stesura delle convenzioni attraverso cui dovranno essere realizzati i programmi di lavoro. Rientrano anche in questi compiti tenere permanenti contatti con i raggruppamenti provinciali e seguire attraverso di essi l'attività svolta dalle singole G.E.V. anche ai fini dei resoconti da inviare annualmente alla Regione.
d) Attività di supporto operativo e finanziario
Si tratta di interventi previsti dall'art. 8 lett. e), f) e g) L.R. 23 consistenti nel fornire ai raggruppamenti delle G.E.V. mezzi e attrezzature destinate all'espletamento del servizio. Ovviamente tali interventi sono condizionati alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate a questo scopo nei bilanci regionale e provinciale. Nel contesto di detti interventi è ammissibile che le Province mettano a disposizione la sede per il recapito e le riunioni dei raggruppamenti.
Quanto alle risorse destinate al pagamento di contratti di assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi - che dovranno essere stipulati a copertura dell'attività delle G.E.V. - si tratta di adempimenti obbligatori in base alla legge regionale; pertanto la Regione si farà carico di mettere a disposizione delle Province, annualmente, le somme all'uopo necessarie.
B) PRIME DIRETTIVE
Attualmente operano nella nostra Regione diverse centinaia di guardie giurate volontarie (intorno alle 1.000) nominate ai sensi della L.R. n. 2/77 e successive modifiche, prima dai soppressi Comitati Comprensoriali e dalle Comunità Montane e, successivamente, dalle Province e dal Circondario di Rimini.
Vi sono anche guardie nominate dalle Associazioni ambientalistiche sempre a norma della citata L.R. n. 2.
Tutte queste guardie operano, come è ovvio, nell'ambito dei compiti e dei poteri conferiti dalla L.R. n. 2; risulta peraltro che in taluni casi esse hanno iniziato a svolgere, in via sperimentale, attività ed interventi in altri settori della tutela ambientale in funzione di collaboratori di Enti ed organismi pubblici.
Risulta anche che in molti casi dette guardie giurate si sono già dotate di una organizzazione che in un certo senso ha anticipato quella prevista dalla L.R. n. 23/89.
Sussiste quindi una buona base di partenza per una pronta attuazione della nuova legge regionale poichè l'art. 5 della stessa offre la possibilità di convertire in modo automatico le guardie giurate precedentemente nominante nelle nuove G.E.V. senza altre formalità e soprattutto senza necessità di partecipazione ai corsi di formazione ed ai conseguenti esami.
Peraltro, come si è osservato in precedenza, il salto di qualità tra la vecchia e la nuova posizione delle G.E.V. sarà notevole e ciò suggerisce di procedere con una certa gradualità nell'attuazione di detta legge, in modo da assicurare una congrua fase di rodaggio nell'avvio dei nuovi meccanismi.
Ciò posto, vengono dettate le seguenti direttive che per gli Enti delegati sono vincolanti nei casi previsti dalla L.R. n. 23.
1) Costituzione o regolarizzazione dei raggruppamenti provinciali.
Il primo requisito indispensabile per l'inizio dell'attività delle nuove G.E.V. è che vengano costituiti o regolarizzati gli organismi rappresentativi delle G.E.V. secondo i dettami della L.R. n. 23 (art, 2 primo comma).
A tal fine occorre che.
a) venga disposta mediante atto notarile la formale costituzione di ciascun raggruppamento con la contestuale approvazione dello statuto; quest'ultimo dovrà recare gli elementi costitutivi dell'associazione (denominazione, scopo, durata ecc...) nonchè la individuazione e composizione dei suoi organi rappresentativi (assemblea, consiglio direttivo, presidente ecc...) e le modalità di funzionamento.
b) vengano insediati gli organi previsti dallo Statuto;
c) venga approvato da parte di ciascun raggruppamento il regolamento di servizio che disciplina sia le modalità di adesione delle singole G.E.V. sia la loro partecipazione alla attività del gruppo, sia i modi con cui il gruppo ed i singoli aderenti si rapportano con l'esterno. Si ricorda che a norma dell'art. 2 - primo comma - L.R. n. 23/89 i regolamenti di servizio debbono essere approvati dalla Autorità di pubblica sicurezza.
In proposito va sottolineato che la L.R. n. 23/89 (art. 2 primo comma) si ispira al pluralismo e pertanto i raggruppamenti costituiti in ciascuna provincia potranno essere anche più di uno; l'unico limite che la L.R. in discorso pone al riguardo è che essi promanino da associazioni ambientaliste giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 13 Legge 8 luglio 1986, n. 349. Si ritiene indispensabile che, anche nel caso di raggruppamenti promossi dalle predette Associazioni, l'atto costitutivo e lo statuto siano adottati mediante atto notarile. Ciò soprattutto al fine di fare acquisire a tali raggruppamenti piena legittimazione nei rapporti esterni.
La Regione non ritiene comunque di dover assumere iniziative in proposito trattandosi di materia chiaramente riservata alla libertà di associazione ed auto organizzazione dei cittadini tipica del nostro ordinamento democratico e che ha per limiti i principi generali dell'ordinamento stesso. Sarebbe tuttavia auspicabile per facilitare il compito delle Province e del Circondario di Rimini, chiamati alla redazione ed alla gestione dei programmi di lavoro delle G.E.V., che per ogni provincia si costituisse un solo raggruppamento sia pure espressione delle varie associazioni ambientaliste presenti in loco.
Per le stesse ragioni non si ritiene di dover predisporre (come è stato richiesto da taluno) bozze degli statuti e regolamenti suddetti dei quali del resto circolano esemplari già largamente adottati.
E' ovvio altresì che gli statuti e regolamenti assunti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 23/89 sono validi anche agli effetti di questi purchè rispondano ai requisiti sopraindicati sub a), b), c).
E' chiaro comunque che la sussistenza di tali requisiti costituisce presupposto indispenabile affinchè i raggruppamenti possano accedere alle attività previste dalla L.R. n. 23.
Le Province ed il Circondario di Rimini in relazione ai loro compiti di coordinamento generale si faranno carico di seguire i processi di organizzazione dei raggruppamenti fornendo, a richiesta degli stessi, l'eventuale assistenza necessaria per conseguire i predetti risultati.
Gli Enti delegati provvederanno altresì a tenere elenchi aggiornati dei raggruppamenti esistenti in ciascun ambito provinciale o circondariale comunicando periodicamente i relativi dati alla Regione.
2) Conferma della nomina a G.E.V. nei confronti delle guardie giurate già nominate ed in attività in base alla L.R. n. 2/77 (art. 5 L.R. n. 23).
a) Come si è già ricordato, la conferma delle vecchie G.E.V. secondo la nuova legge regionale è automatica.La frequenza ai corsi di aggiornamento di cui è cenno all'ultima parte dell'art. 5 non va considerata come "conditio sine qua non" per ottenere la nuova nomina, come chiaramente si evince dal contesto della norma.
E' peraltro indispensabile che, stante il nuovo profilo che le G.E.V. vanno ad assumere, tali corsi vengano organizzati e svolti al più presto a cura degli Enti delegati secondo le direttive regionali contenute nel presente documento, con la partecipazione dei soggetti nei cui confronti sia stato disposto il rinnovo della nomina.
Si sottolinea che hanno pieno titolo per ottenere il rinnovo della nomina a G.E.V. ai sensi della nuova legge regionale anche le guardie giurate nominate dalle Associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 2/77; ovviamente il rinnovo sarà disposto dagli Enti delegati, previa acquisizione e verifica degli atti concernenti la prima nomina e gli eventuali successivi rinnovi.
Data l'interconnessione con i provvedimenti degli organi di P.S. si ritiene che possano essere ricomprese fra i "rinnovi" anche le nomine che abbiano riportato l'approvazione prefettizia, ai sensi dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 dopo l'entrata in vigore della legge n. 23/89, beninteso quando trattasi di nomine in esplicita e puntuale applicazione dell'art. 14 della più volte richiamata L.R. 2/77..
Inoltre, poichè trattasi di incarichi volontari, sarà opportuno verificare, prima di procedere alla conferma, l'intenzione da parte delle vecchie G.E.V. di continuare a svolgere attività anche in base alla nuova legge.
b) Quanto alla forma dell'atto di conferma, ciascun Ente delegato ha la massima discrezionalità di decisione (delibera, decreto, atto cumulativo o singolo).
Per quanto riguarda il contenuto l'atto di conferma dovrà invece attenersi ai compiti illustrati negli artt. 3 e 6 - secondo comma - L.R. n. 23 riproducendo sostanzialmente tali disposizioni, ad eccezione dell'art. 3 - primo comma - lett. b) (accertamento delle contravvenzioni) per cui si rinvia alla successiva lettera d).
c) Oltre alla conferma di cui al precedente punto b), le Province, nella iniziale fase di applicazione della legge, possono promuovere la prima nomina a Guardia ecologica, di coloro che hanno proficuamente frequentato corsi di formazione promossi e finanziati dalle Amministrazioni Provinciali, oppure promossi da enti locali territoriali (Comuni e Comunità Montane) d'intesa o con il finamziamento delle Provincie.
Come è noto, in base all'art. 14 della L.R. n. 2/77, oltre alle Province, al Circondario ed alle Comunità Montane, avevano titolo per promuovere la nomina di agenti giurati e di indire i relativi corsi di formazione anche altri enti ed associazioni aventi per fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. E d'altra parte è da ritenere pienamente rispondente allo spirito e alle finalità della legge 23/89 che gli enti delegati assicurino il completamento delle procedure e delle iniziative già legittimamente in essere in vigenza della legge 2/77, e conseguentemente provvedano alla prima nomina, ed attivino le procedure per l'approvazione prefettizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 773/1931:
- di coloro a favore dei quali gli enti e le associazioni abilitate ai sensi dell'art. 14 della L.R. 2/77 al momento della presente legge abbiano già attivato le procedure di richiesta dell'approvazione prefettizia;
- di coloro che abbiano proficuamente frequentato o frequentino corsi di formazione promossi dagli enti ed associazioni ai sensi del richiamato art. 14, della L.R.- 2 /77 ed iniziati nell'anno 1989;
Resta inteso che spetta comunque in questo caso all'ente delegato la previa valutazione della qualità della formazione acquisita dagli aspiranti nonchè della sua compatibilità con i programmi elaborati o in corso di elaborazione presso lo stesso ente.
d) L'esercizio del potere di accertamento delle contravvenzioni di cui si è già detto in precedenza è il più delicato tra i compiti attribuiti alle G.E.V. e giustamente l'art. 6 L.R. n. 23 lo fa discendere da direttive regionali vincolanti.
Pertanto l'esigenza di porre subito all'opera le G.E.V. nei nuovi binari tracciati dalla L.R. n. 23/89 deve essere contemperata con la necessità di far acquisire a questi soggetti attraverso il ruolo di collaboratori degli organismi pubblici preposti alla vigilanza in campo ambientale (di cui al successivo punto 3), l'esperienza e la maturazione necessaria per poter bene esercitare la funzione di "agenti accertatori" in settori di cui essi hanno attualmente scarsa conoscenza.
Nasce qui l'opportunità di soprassedere per il momento alla attribuzione di nuovi compiti in materia di accertamento delle contravvenzion in aggiunta a quelli che le G.E.V. già svolgono in relazione alla L.R. n. 2/77 o che sono ad essa omologhi o collegati in base a leggi regionali successive.
Ciò posto si dispone che il potere di accertamento di cui trattasi, in questa prima fase, venga attribuito alle G.E.V. nei rispettivi atti di nomina, limitatamente alle violazioni delle seguenti disposizioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
- art, 15 L.R. 24 gennaio 1977 n. 2;
- art. 32 L.R. 2 aprile 1988, n. 11;
Con successiva direttiva regionale, si provvederà ad estendere il potere di accertamento ad altre ipotesi di contravvenzione, valutando congiuntamente agli Enti delegati ed ai rappresentanti dei raggruppamenti l'attività svolta dalle G.E.V. nel primo periodo di attuazione della L.R. n. 23/89.
3) Attività di collaborazione di cui all'art. 3 lett. c) L.R. n. 23/89.
In relazione a quanto prima evidenziato, gli Enti delegati, nel predisporre i programmi di lavoro di cui all'art. 8 - lett. a) L.R., n. 23, opereranno in modo da dare il massimo risalto alla attività di collaborazione delle G.E.V. con gli organismi preposti al controllo ambientale (in particolare con le UU.SS.ll:). In tal modo le G.E.V. saranno poste in grado di acquisire entro breve tempo una preparazione adeguata in tutti gli altri comparti della tutela ambientale finora rimasti estranei alla loro esperienza e caratterizzati per lo più da normative complesse e piuttosto tecnicizzate; ciò anche al fine di favorire l'estendimento del potere di accertamento sulle infrazioni comportanti sanzioni pecuniarie di cui si è detto più sopra.
Mentre per il contenuto specifico della attività di collaborazione si rinvia a quanto già detto al punto A/2, si ritiene opportuno soffermarsi sulla attività di segnalazione delle infrazioni rilevate da parte delle G.E.V. in modo da fare chiarezza sull'aspetto indubbiamente più importante di tale attività.
Dall'esame della norma in riferimento risulta che la segnalazione dell'infrazione - da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore - si configura come momento a rilevanza esterna anche se preparatoria di successivi atti di controllo da parte degli organi pubblici competenti.
Pertanto al fine di valorizzare concretamente tale attività ed evitare che ne vadano dispersi i risultati è necessario che le segnalazioni di cui trattasi, vengano redatte mediante rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che danno luogo al configurarsi dell'infrazione; tale rapporto dovrà essere inviato oltrechè all'organo di controllo, a supporto del quale viene svolta la collaborazione, anche alla Provincia o al Circondario di Rimini.
Vale anche la pena di rammentare che il rapporto di cui trattasi, essendo redatto da incaricati di pubblico servizio (quali sono le G.E.V. in quanto agenti giurati) va inviato, ai sensi dell'art. 331 co. 2¢ c.p.p., senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (quali possono essere ad esempio, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica).
4) Corsi di formazione (art. 4 primo comma L.R. n. 29/89).
Come già accennato in più punti, si prospetta un primo periodo di lavoro che terrà impegnati sia la Regione che gli Enti delegati nel governare il passaggio tra la vecchia e la nuova impostazione della attività delle G.E.V. L'obiettivo primario di questa fase deve essere individuato nel riuscire a far funzionare al meglio le G.E.V. secondo il nuovo modello della L.R. n. 23/89.
Per quanto attiene alla impostazione dei corsi di formazione per le nuove G.E.V., nella presente fase, gli enti delegati possono proporre l'indizione di corsi di formazione per aspiranti G.E.V. La Regione provvederà con sollecitudine all'esame di dette proposte e dei relativi programmi ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 23/89. Sulla base delle risultanze della fase iniziale di applicazione della legge, la Regione, sentiti gli enti delegati, provvederà ad impartire le direttive generali a regime previste dall'art. 4, primo comma, nonchè a determinare il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi, per ciascun ambito provinciale e circondariale.
5) Corsi di aggiornamento per le G.E.V. già in servizio art. 4 - quarto comma L.R. N. 23/89.
La predisposizione di tali corsi sarà ripresa in relazione anche alle disponibilità finanziarie del bilancio regionale per l'esercizio 1990.
Si tratta dei corsi che dovranno essere frequentati dalle G.E.V. confermate ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 23 e da quelle nominate per la prima volta, secondo quanto disposto dalla lett. c) del punto 2 della presente direttiva.
Con provvedimento a parte la Regione sta mettendo a disposizione i mezzi finanziari occorrenti nell'ambito delle disponibilità del bilancio 1990.
Il programma del corso è contenuto nell'allegato alle presenti direttive e si articola in una parte generale e due sezioni (legislazione ambientale e figura giuridica delle G.E.V.).
Il programma ha carattere indicativo; sarà compito degli Enti organizzatori dei corsi di selezionare eventualmente gli argomenti più in dettaglio, in relazione a problematiche specifiche delle singole realtà locali, ferma restando l'esigenza che alle G.E.V. deve essere comunque assicurata una preparazione generale di base in campo ambientale.
Per quanto riguarda le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi, si danno le seguenti indicazioni:
a) i docenti dei corsi sono scelti, oltrechè in ambito accademico e scolastico, anche tra funzionari di Enti locali, UU.SS.LL. e di altri organismi pubblici, esperti nelle discipline ambientali;
b) diversamente da quanto previsto per i corsi di formazione non ha senso parlare di predeterminazione del numero dei partecipanti; tutte le G.E.V. che verranno confermate sono pertanto tenute a frequentare i corsi di aggiornamento qualunque sia il loro numero;
c) la durata minima dei corsi viene individuata in 60 ore complessive; gli Enti delegati, nel predisporre i corsi avranno cura di individuare il monte ore destinato specificamente alle singole materie;
d) non si darà luogo alla nomina della commissione esaminatrice (art. 4 terzo comma L.R. n. 23/89) in quanto i partecipanti non dovranno sostenere esami.
e) tuttavia al termine del corso le G.E.V. svolgeranno un colloquio conclusivo con i docenti eventualmente riuniti in collegio.
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PROGRAMMA DEL CORSO
1) Parte generale
a) Nozioni generali di ecologia-ecosistemi e loro funzionamento. Interconnessioni tra attività umane ed ecosistema;
b) Ambiente nei singoli elementi: aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici, e relative alterazioni indotte, clima, atmosfera e suo inquinamento; suolo e suo inquinamento; rifiuti; inquinamento idrico;
c) Ambiente naturale come sistema: cenni sulla flora, vegetazione, prodotti del sottobosco, cenni sulla fauna; flora protetta nella regione; aree protette (parchi e riserve naturali, ecc...).
d) Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo: fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali tecniche di depurazione e antinquinamento.
2) Legislazione posta a tutela dell'ambiente
Enti ed organismi pubblici preposti alla tutela e controllo ambientale:
Legge 349/86 - Istituzione del Ministero dell'Ambiente; danno ambientale
Legge 833/1978
a) Settore inquinamento idrico:
Legge 319/76 (Merli) e sue successive modifiche ed integrazioni; cenni sulle Direttive statali di attuazione: Leggi regionali (L.R. n. 7/83 e successive modifiche, ecc...), cenni sulle direttive regionali di attuazione.
b) Settore smaltimento dei rifiuti:
D.P.R. n. 915/82 e successive modifiche - Legge 441/87 - Legge 475/88; cenni sulle direttive statali e regionali di attuazione.
c) Settore inquinamento atmosferico:
Cenni alla Legge 615/66; D.P.R. n. 203/88 e successive modifiche.
d) Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
Cenni alle principali leggi del settore (T.U. n. 1775/1933 sulle acque; vincolo idrogeologico R.D. 30.12.1923 n. 3267 art. 41 L.R. 6/84; attività estrattive (L.R. 2 maggio 1978, n. 13) Legge n. 183/89.
e) Legislazione sulla protezione dell'ambiente naturale:
art. 83 D.P.R. n. 616/77
L.R. 2/77 e successive modificazioni
L.R. 11/88
f) Nozioni di legislazione in tema di pianificazione territoriale, vincolo paesistico, polizia forestale, caccia e pesca.
3) Figura giuridica delle G.E.V.
a) L.R. n. 23/89 recante disciplina delle G.E.V.
- profilo e compiti delle nuove G.E.V.
- loro organizzazione
b) la guardia giurata nella legislazione di pubblica sicurezza (T.U. 773/31; R.D. 635/1940)
c) rilevazione e accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie:
- Legge sulla depenalizzazione 24.11.1981 n. 689
- L.R. 21/84 e successive modifiche
- nozioni di procedura penale attinenti la materia