CAP. 1
ADESIONE

ART. 1

La Guardia Ecologica Volontaria (G.E.V.) in regola con la nomina, ai sensi della L.R. n. 23 del 03/07/1989, che voglia aderire al Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente (G.E.L.A.), deve presentare domanda scritta di adesione al Coordinamento del Raggruppamento ed iscriversi alla Associazione “Legambiente” versando la relativa quota annuale.

ART. 2

L’espletamento del servizio di G.E.V. non costituisce rapporto di pubblico impiego, né di lavoro dipendente  o autonomo; viene perciò prestato a titolo gratuito. Tuttavia la G.E.V., durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, è PUBBLICO UFFICIALE ai sensi dell’art. 357 del C.P. in quanto “esercita permanentemente o temporaneamente, volontariamente o per obbligo una funzione amministrativa o giudiziaria”.

ART. 3

La G.E.V. aderente al Raggruppamento agisce in conformità allo Statuto “G.E.L.A.” ed al presente Regolamento di Servizio ed è tenuta al massimo rispetto delle Leggi dello Stato , dei Regolamenti di P.S., delle Leggi Regionali, e alle disposizioni degli Enti Pubblici preposti per legge alla sua attività.

ART. 4

La G.E.V. della Legambiente effettua la vigilanza sulla base di programmi e direttive articolati dal Coordinamento; non può intraprendere iniziative personali a nome del Raggruppamento, in ambito pubblico, senza l’autorizzazione verbale o scritta del Coordinamento;  non può in nessun caso utilizzare la qualifica per scopi personali.

CAP. 2

COMPITI ED ATTIVITÀ

ART. 5

La G.E.L.A. attraverso le attività promosse dall’Assemblea e gestite dal Coordinamento ha il compito di promuovere e diffondere l’informazione in materia ambientale con stretto riferimento alla legislazione relativa; concorre inoltre ai compiti di protezione dell’ambiente, rifacendosi ai dettati dell’art. 3 della L.R. n. 23/89.

ART. 6

Nel caso in cui il Raggruppamento collabori con Enti od Organismi Pubblici competenti alla vigilanza mediante apposite convenzioni, ai sensi della L.R. n. 23/89, la G.E.L.A. procede ove possibile all’identificazione del trasgressore e redige rapporto scritto sulle infrazioni rilevate (“VERBALE DI SEGNALAZIONE”), da inviare agli Organi competenti in materia e al Coordinamento.

ART. 7

La G.E.L.A. accerta, nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 9 della L.R. n. 223/89, nei limiti dell’incarico e nel rispetto dell’art. 6 della stessa legge, violazioni  –comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie–  di  disposizioni di legge o di regolamenti in materia ambientale.

ART. 8

Nel caso in cui la G.E.L.A.  accerti violazioni alle disposizioni in materia ambientale, dovrà redigere regolare processo verbale con le modalità previste dagli articoli 8, 9  e 10 della L.R. n. 21/84 (“VERBALE DI ACCERTAMENTO”). Il verbale deve essere inviato entro 48 (quarantotto) ore all’Autorità competente ad emanare l’ordinanza-ingiunzione nonché, anche in tempi successivi, alla Provincia e al Coordinamento. È importante che nella compilazione vengano puntualmente indicate le situazioni di fatto e gli altri elementi di giudizio, non lasciati al caso, che nel complesso possano costituire la “fotografia” del fatto contestato al fine di fornire agli organi preposti uno strumento di validità probatoria per ogni provvedimento giudiziario o amministrativo.

Il verbale dovrà altresì contenere  tutte le indicazioni necessarie perché il  ‘trasgressore’  e gli eventuali obbligati in solido, possano procedere al  ‘pagamento in misura ridotta’, entro i termini stabiliti, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 21/84.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente al ‘trasgressore’ ed agli altri eventuali obbligati in solido, mediante la consegna di copia del ‘processo verbale’ stilato. L’impossibilità di consegna del ‘processo verbale’ a tutti o a parte dei soggetti indicati, deve essere adeguatamente motivata dal verbalizzante.

Se possibile la guardia consegna al ‘trasgressore’ anche un ‘bollettino’ per il versamento  in apposito conto corrente postale, unico strumento consentito per effettuare il ‘pagamento in misura ridotta’ conseguente ad una sanzione amministrativa comminata dalla Guardia Ecologica Volontaria (art. 6, comma 6, della L.R. n. 23/89).

Anche nel caso in cui sia stato effettuato il  ‘pagamento in misura ridotta’  la G.E.L.A. deve trasmettere copia del  ‘verbale di accertamento’ agli organi preposti, nonché alla stessa Provincia ed al Coordinamento.

ART. 9

L’attività delle G.E.L.A. viene svolta tramite “GRUPPI DI LAVORO APERTI”. Ogni G.E.L.A. partecipa all’attività di almeno un “gruppo di lavoro”, a propria scelta, dandone comunicazione verbale o scritta al Coordinamento. È possibile in ogni momento cambiare “gruppo di lavoro” od aggiungersi ad ulteriori “gruppi”, previa comunicazione allo stesso Coordinamento.

Un “gruppo di lavoro” è formato da almeno 2 (due) G.E.L.A.  e comunque da un numero minimo di componenti sufficiente per garantire l’attività e raggiungere le finalità previste.

Il Coordinamento può autorizzare in casi particolari la costituzione di “gruppi di lavoro” formati da singole G.E.L.A.; è inoltre consentito svolgere attività al di fuori dei “gruppi di lavoro”, previo parere favorevole dello stesso Coordinamento e, se richiesto, dell’Assemblea.

ART. 10

Ogni “gruppo di lavoro” sceglie al proprio interno, secondo disponibilità, 2 (due) persone “referenti” del “gruppo” stesso, incaricate di tenere i rapporti tra il “gruppo” e gli Organi Statutari del Raggruppamento.

Tramite apposita delega, verbale o scritta, il Coordinamento può incaricare (anche su indicazione dell’Assemblea) gli stessi “referenti”, o altre persone dello stesso “gruppo di lavoro”, o altre G.E.L.A. del Raggruppamento ritenute idonee, a tenere contatti con determinati Enti od Organismi pubblici  che si avvalgono della collaborazione del Raggruppamento stesso.

Ogni “gruppo di lavoro” opera secondo quanto da esso stesso deliberato, a maggioranza semplice dei presenti, in appositi incontri, all’uopo convocati dai “referenti” o da loro incaricati; l’organizzazione generale del servizio deve in ogni caso essere approvata dal Coordinamento.

Periodicamente il “gruppo di lavoro” riferisce al Coordinamento secondo le modalità descritte all’art. 23 del presente Regolamento.

ART. 11

In nessun caso un “gruppo di lavoro” può produrre in proprio modulistica di alcun tipo che non sia stata prima concordata con il Coordinamento. Il “gruppo “ non può altresì dotarsi di regolamento interno od invitare i propri aderenti ad assumersi impegni verbali o scritti che non siano anch’essi stati prima concordati con il Coordinamento.

ART. 12

È anche possibile la “costituzione” di nuovi “gruppi di lavoro” proponendone l’organizzazione e le finalità durante una qualsiasi Assemblea regolarmente convocata, previa comunicazione al Coordinamento, il quale provvederà ad inserire la proposta all’o.d.g. dell’Assemblea stessa.

In ogni caso si ritiene che un “gruppo” possa venire costituito se riceve l’assenso di un numero minimo di G.E.L.A., sufficiente per condurre il lavoro stesso.

ART. 13

La “cessazione”  di “gruppi di lavoro” può avvenire quando vengano a mancare le motivazioni per cui il “gruppo” era sorto; può altresì verificarsi per indisponibilità dei suoi componenti  a continuare l’attività nel caso in cui non sia stato possibile procedere a sostituzione.

La decisione di “cessazione” viene comunque ratificata dall’Assemblea.

ART. 14

Lo stesso Coordinamento può proporre all’Assemblea, con le stesse modalità, la “costituzione” o la “cessazione” di uno o più “gruppi di lavoro”.

CAP. 3
DOVERI

ART. 15

La G.E.L.A. deve segnalare per iscritto al Coordinamento e, se opportuno, alla Provincia ogni eventuale notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o incidenti verificatisi nell’esercizio o a causa del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia ambientale.

ART. 16

La G.E.L.A. che nell’esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata ha notizie di un reato, è obbligata a farne rapporto scritto all’Autorità Giudiziaria, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell’offeso.

ART. 17

La G.E.L.A. comunica al Coordinamento, entro 15 giorni, i servizi svolti tramite il cosiddetto “Rapportino”, su modello all’uopo predisposto dal Coordinamento.

ART. 18

La G.E.L.A. opera con prudenza, diligenza e perizia, svolgendo le proprie funzioni secondo quanto stabilito dai programmi formulati dalla Provincia d’intesa con il Raggruppamento, dalle “convenzioni” in atto, dalle finalità del “gruppo”, o dei “gruppi”, di lavoro cui aderisce la guardia stessa.

ART. 19
Nel rapporto con gli altri la G.E.L.A. dovrà comportarsi secondo principii di tolleranza e non –violenza, tenendo sempre presente l’importante “ruolo educativo” che è chiamata a svolgere.
Nell’espletamento dei propri compiti le Guardie Ecologiche Volontarie non possono mai essere armate, anche se in possesso di regolare porto d’armi; per motivi di sicurezza, quando possibile, prestano servizio in coppia.

ART. 20
La G.E.L.A. nell’esercizio delle proprie funzioni è tenuta a qualificarsi mediante l’esibizione del “tesserino personale” rilasciato dalla Provincia.
Deve inoltre indossare l’apposito “bracciale”, fornito anch’esso dalla Provincia.
Il distintivo del Raggruppamento, un vestiario consono al servizio, o una “uniforme”, se adottata dall’Assemblea ed approvata dal Prefetto ai sensi dell’art. 254 del R.D. 06/05/1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.), possono completare l’abbigliamento della G.E.L.A.

ART. 21
L’impegno richiesto ad ogni singola G.E.L.A. è valutabile nell’arco di un anno solare.
Ogni G.E.L.A. dedica all’attività di volontariato parte del suo tempo libero secondo le proprie disponibilità,  inclinazioni  e  gusti personali. L’attività comprende, oltre a controllo, vigilanza ed educazione–prevenzione sul territorio, anche partecipazione ad assemblee, riunioni del Coordinamento e degli altri Organi Statutari, incontri organizzativi dei vari “gruppi di lavoro”, interventi presso Organismi od Enti pubblici che si avvalgono o meno della collaborazione G.E.L.A., relazioni a fini associativi con altre associazioni di volontariato e con quanti operano in materia ambientale; la rappresentanza in “commissioni” di vario tipo, le attività didattiche, la partecipazione a corsi, e le opere prestate in caso di calamità naturale completano il quadro.

ART. 22

Al termine dell’anno solare, la singola G.E.L.A., verificata la totale inadempienza agli impegni assunti o il mancato pagamento della quota associativa per l’annata trascorsa, viene invitata dal Coordinamento con lettera Raccomandata A.R., a rinunciare al “Decreto” di G.E.L.A. e conseguentemente a lasciare il Raggruppamento, previa sottoscrizione di una dichiarazione scritta.

CAP. 4

RAPPORTI CON GLI ORGANI STATUTARI

ART. 23

Il servizio è organizzato a livello provinciale dal Coordinamento.

Fermo restando la cadenza quindicinale per la consegna dei “Rapportini” di servizio al Coordinamento, periodicamente e più volte nel corso dell’anno solare considerato, le G.E.L.A., singolarmente o a gruppi, relazionano al Coordinamento sull’attività svolta, mostrando anche, a scopo essenzialmente conoscitivo e funzionale per l’intero Raggruppamento, tutto il materiale eventualmente prodotto.

ART. 24

Per la consegna di verbali di accertamento e di segnalazione al Coordinamento (fatti salvi i tempi previsti dalle normative vigenti per la consegna agli Organi preposti ad effettuare notifiche o ad emettere ordinanze–ingiunzioni) è prevista la cadenza settimanale.

ART. 25

Fermo restando la possibilità per ogni guardia di chiedere la convocazione dell’Assemblea, nei modi previsti dall’art. 6 dello Statuto “G.E.L.A.”, il Coordinamento decide la convocazione dell’Assemblea stessa, anche straordinaria, in data da fissarsi secondo opportunità, ogni volta che ritenga necessario il parere del Raggruppamento su argomenti di particolare importanza.

ART. 26

Il Coordinamento cura lo svolgimento dell’Assemblea secondo opportune modalità organizzative da esso stesso deliberate, fermo restando quanto indicato all’art. 6 dello Statuto “G.E.L.A.”.

In particolare il 9° comma dello stesso art. 6, prevede che eventuali punti aggiuntivi all’o.d.g. vengano presentati per iscritto prima dell’inizio del dibattito al Coordinamento; l’Assemblea dovrà poi valutare l’opportunità di metterli in discussione.

ART. 27

L’Assemblea è un Organismo fondamentale del Raggruppamento. Essa è chiamata a decidere su ogni divergenza, contrasto o semplice richiesta di chiarimenti che si presentassero in merito all’attività, tra le singole G.E.L.A. o tra queste e gli Organi Statutari.

ART. 28

L’Assemblea costituisce anche un importante momento di aggregazione e di attività comune delle stesse G.E.L.A.: per questo è possibile durante il suo svolgimento, previo regolare inserimento all’o.d.g., proporre filmati, proiezioni, o intrattenimenti di vario tipo, atti a mostrare  lavori  compiuti o da compiere, problemi risolti o da risolvere, momenti di apprendimento o di semplice svago, coinvolgenti il Raggruppamento o parti di esso.

CAP. 5

RESPONSABILITÀ

ART. 29

In qualsiasi momento e situazione il Coordinamento può invitare la singola G.E.L.A., o più G.E.L.A. contemporaneamente, ad assumersi la propria responsabilità in ordine a fatti, episodi, inadempienze, omissioni, o situazioni createsi a fronte di atteggiamenti non consoni con il presente Regolamento di servizio, con lo Statuto “G.E.L.A.” o con le finalità del Raggruppamento stesso.

ART. 30

La G.E.L.A. deve usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione; in particolare gli apparati ricetrasmittenti devono essere usati solo per ragioni di servizio e con la massima cura; l’assegnatario dell’apparato risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti irregolari connessi all’uso degli apparati.

ART. 31

La G.E.L.A. all’atto dell’adesione al Raggruppamento lo esenta per iscritto, insieme ai suoi Organi, da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse arrecare per dolo o negligenza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento degli incarichi assegnati.

ART. 32

Per la responsabilità civile verso terzi, per i danni causati dalla G.E.L.A. nello svolgimento delle mansioni, si richiama il contenuto dell’art. 8, lettera f), della L.R. n. 23/89.

ART. 33

Per gli infortuni cui la G.E.L.A. può essere esposta durante il proprio servizio si fa riferimento ai contenuti assicurativi previsti nell’art. 8, lettera e), della L.R. n. 23/89.

CAP. 6

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 34

La G.E.L.A., con atto adottato dalla Provincia, sentito il Coordinamento, può essere sospesa dall’incarico per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati.

L’incarico può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi, ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione.

ART. 35

Nel caso i comportamenti irregolari delle G.E.L.A. siano di lieve entità è il Coordinamento a decidere i provvedimenti da adottare. Solitamente la procedura da seguire comprende:

a)      Richiesta verbale di chiarimenti alle parti interessate.

b)      Richiesta  scritta  di chiarimenti alle parti interessate.

c)      Ammonizione o diffida scritta alle parti interessate.

d)      Trasmissione degli atti al Collegio dei Probiviri e proseguimento delle pratiche secondo quanto stabilito al successivo art. 36.

ART. 36

La G.E.L.A., come da articolo 9 dello Statuto, può essere sottoposta dal Collegio dei Probiviri, in seguito a comportamenti irregolari, ai seguenti provvedimenti disciplinari interni al Raggruppamento:

a)      non luogo a procedere;

b)      censura verbale;

c)      censura scritta;

d)      decadenza;

e)      esclusione.

Tali provvedimenti vengono ratificati dal Coordinamento; contro i provvedimenti di cui sopra la G.E.L.A. può appellarsi al giudizio dell’Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della notifica scritta riportante il provvedimento adottato.

CAP. 7

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 37

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali e nazionali in materia, nonché dal T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773.

ART. 38

Ogni G.E.L.A. è tenuta all’osservanza del presente Regolamento il quale, formulato dal Coordinamento in carica, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Raggruppamento, sostituisce tutti i precedenti.

Esso diviene operativo al termine dell’Assemblea, ordinaria, o straordinaria all’uopo convocata, durante la quale il Coordinamento porta alla conoscenza delle G.E.L.A. i suoi contenuti, informando nel contempo i membri del Raggruppamento della sua avvenuta adozione.

ART. 39

Il presente Regolamento di servizio verrà presentato all’Autorità di Pubblica Sicurezza di Parma, competente per territorio, al fine di ottenere l’approvazione prevista dall’art. 2, comma 1, della L.R. n. 23/89 (approvazione dell’Autorità di P.S. a norma del R.D.L. 26/09/1935, n. 1952).

Parma, 11 maggio 1994

QUESTURA DI PARMA

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA

VISTO: ai sensi del R.D.L. 26.09.1935 n. 1952 e dell’art. 2 1° comma della legge regionale n. 23/89, si approva il presente Regolamento di servizio del Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie della Lega Ambiente emanato in data 11.05.1994.-

Firmato

IL QUESTORE

(De Donno)