Prot. n. (PRN/95/23438)

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso: 

- che all'art. 11 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" è previsto che la Giunta regionale eserciti la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento, per l'attuazione della legge medesima, attraverso l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 23 febbraio 1984, n. 6;

- che a tale proposito la Giunta regionale ha emanato in tempi successivi, rispettivamente con deliberazione 2 maggio 1990, n. 2122 e 26 novembre 1991, n. 5291 due direttive intese ad una graduale applicazione della L.R. n. 23/1989;

Considerata la necessità di integrare gli indirizzi precedentemente emanati al fine di migliorare e rendere più omogenea l'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica, ormai consolidatasi su tutto il territorio regionale, operata dalle  Amministrazioni provinciali;

Ritenuto altresì di dover adeguare gli indirizzi regionali, per alcuni aspetti organizzativi, alle disposizioni contenute nella legge quadro sul volontariato e nella relativa legge regionale di recepimento, nonchè di tener conto, per quanto riguarda i compiti spettanti alle guardie ecologiche volontarie, delle modifiche legislative intervenute in materia di tutela dell'ambiente sia a livello nazionale che regionale;

Dato atto che nel corso dell'elaborazione della presente direttiva sono state consultate più volte le Amministrazioni provinciali ed i Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie;

Sentito il parere della competente Commissione consiliare Territorio e Ambiente nella seduta del 20 ottobre 1995;

Ritenuto che la presente direttiva, avente carattere vincolante per gli Enti delegati, venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 35 L.R. n. 6/1984;

Visto il parere favorevole del Direttore Generale dell'Area Programmazione e  Pianificazione Urbanistica Dott. Roberto Raffaelli, relativo alla legittimità del presente atto, ai sensi della direttiva espressa dalla delibera della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio Naturale Arch. Marta Scarelli in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, 6¢ comma della L.R. n. 41/1992;

 

Vista la L.R. 3 luglio 1989, n. 23;

Vista la L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;

 

Su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente;

 

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

 

1) di approvare la terza direttiva regionale in attuazione della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di pubblicare la presente direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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Terza direttiva in attuazione della Legge regionale 3 luglio 1989 n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica"

 

Premessa

 

Con la prima direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 1990, n. 2122 in attuazione della L.R. n. 23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" venivano, fra l'altro, puntualizzate le modalità di costituzione dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche.

In quella occasione pur ricordando il carattere pluralistico della legge che permette, per il tramite della libera associazione ed autorganizzazione dei cittadini volontari, la costituzione anche di più Raggruppamenti provinciali, tuttavia si auspicava anche per facilitare il compito di programmazione e di coordinamento delle attività da parte delle Amministrazioni provinciali, che si costituisse un solo Raggruppamento per ambito provinciale.

Ad un primo momento in cui effettivamente si è costituito un solo Raggruppamento per Provincia, generalmente sulla base delle organizzazioni delle guardie ecologiche già preesistenti alla legge regionale, si è poi sostituita una seconda fase, ancora attualmente in pieno svolgimento, nella quale si sono moltiplicati, di solito per frazionamento, più Raggruppamenti, molti dei quali di piccole dimensioni o di ambito locale.

Allo stato attuale esistono pertanto 16 Raggruppamenti così suddivisi per provincia: 3 a Piacenza, 2 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 1 a Modena, 2 a Bologna, 1 a Ferrara 2 a Forlì, 3 a Ravenna e 1 a Rimini.

Alla proliferazione dei Raggruppamenti, tuttora in corso, non ha fatto seguito un aumento delle guardie ecologiche in attività altrettanto significativo, stante anche il forte turn over dei volontari, mentre sono intervenute difficoltà nel lavoro di coordinamento di alcune Amministrazioni provinciali sommate a maggiori spese logistiche sostenute per i vari gruppi.

Dalle considerazioni sopraesposte, ed a seguito di precise proposte avanzate sia dalle Province che dalla Federazione regionale dei Raggruppamenti delle guardie ecologiche, si ricava la necessità di definire i requisiti minimi di operatività che devono possedere e garantire i singoli Raggruppamenti per essere considerati di rango provinciale e di conseguenza di stabilire le condizioni il più possibile omogenee per l'esplicazione dei programmi delle attività di volontariato ecologico nelle varie realtà provinciali.

Altro tema oggetto della presente direttiva è la definizione, sulla scorta delle esperienze passate, di identiche modalità per l'accesso ai corsi di formazione delle guardie ecologiche cui devono attenersi le varie Province nella loro organizzazione.

Vi è poi la necessità di modificare ed integrare quanto previsto con la seconda direttiva regionale in materia di potere di accertamento essendo intervenute nel frattempo modifiche alla legislazione regionale sullo smaltimento dei rifiuti e sullo spandimento dei liquami, una nuova legge regionale sulla tutela e sviluppo della fauna ittica, la L. n. 157/1992 e la conseguente legge regionale di recepimento che normano la protezione della fauna omeoterma ed il prelievo venatorio.

Infine si danno disposizioni per l'adeguamento delle modalità di stipula dei contratti di assicurazione a favore delle guardie ecologiche ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266.

1) Requisiti per la costituzione e l'operatività dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie La L.R. n. 23/1989, come già ricordato in premessa, prevede la costituzione di uno o più Raggruppamenti provinciali e lascia all'autorganizzazione dei volontari la facoltà di formazione degli stessi.

La stessa legge prevede altresì che anche le associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 possano promuovere propri autonomi Raggruppamenti.

Delle suddette associazioni attualmente solo la Legambiente ha costituito un proprio Raggruppamento in provincia di Parma e recentemente in provincia di Ravenna.

Si ritiene tuttavia che le condizioni oggettive di operatività dettate dalla legge (formali e sostanziali), che qui riassumiamo, impongano ai Raggruppamenti una dimensione e una mole di attività minima al di sotto delle quali la loro partecipazione ai programmi delle attività di volontariato a livello provinciale può considerarsi non significativa.

Si ricordano qui i requisiti formali posti, sia dalla L.R. n. 23/1989 che dalla L. n. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" e successiva L.R. n. 26/1993 di applicazione della stessa, necessari per costituire e rendere operativo un Raggruppamento di guardie ecologiche volontarie.

 

Essi sono:

 

- dotazione di Statuto adeguato a norma di legge e di Regolamento di servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;

 

- iscrizione nel Registro regionale del volontariato;

 

- adesione al programma delle attività predisposto dall'Amministrazione provinciale, d'intesa con gli Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e col Raggruppamento delle gev stesso;

- stipula di convenzione con gli Enti titolari di competenze in campo ambientale.

Le Amministrazioni provinciali al momento della programmazione delle attività di volontariato ecologico ed ai fini dell'ammissibilità allo svolgimento delle attività stesse, debbono valutare, per ogni Raggruppamento, oltre al possesso dei suddetti requisiti indispensabili, anche alcuni significativi parametri in base ai quali considerare il Raggruppamento di rango provinciale.

A tale proposito si possono qui indicare alcune caratteristiche minime che deve possedere un Raggruppamento al fine della positiva valutazione circa la significatività dell'apporto dello stesso allo svolgimento delle attività nel territorio provinciale:

- essere composto da almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a GEV e di decreto prefettizio valido; nel caso dell'esistenza di un solo Raggruppamento in ambito provinciale tale numero può anche essere inferiore.

- garantire una effettiva e continuativa attività di vigilanza ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale e di essere in grado di svolgere il programma delle attività nei tempi e nei modi stabiliti dal programma concordato con la Provincia.

- garantire la disponibilità dei volontari ad espletare l'attività di vigilanza, nell'ambito del programma concordato con la Provincia, per una media mensile non inferiore alle 8 ore.

I Raggruppamenti che non abbiano i suddetti requisiti non possono essere riconosciuti quali Raggruppamenti provinciali ai sensi della L.R. n. 23/1989 e sono esclusi dalle attività di vigilanza ecologica stabilite dalla Provincia.

Alle guardie ecologiche aderenti ai Raggruppamenti non riconosciuti è data facoltà, entro un congruo termine e nel rispetto delle norme statutarie stabilite, di iscriversi ad altro Raggruppamento.

Trascorso inutilmente il termine suddetto la Provincia provvede alla revoca della nomina a guardia ecologica e a darne comunicazione al Prefetto.

La Provincia provvede altresì alla revoca della nomina nei confronti delle guardie  ecologiche che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore sopra stabilite.

In sede di redazione dei programmi annuali delle attività le Amministrazioni provinciali valutano la rispondenza dei Raggruppamenti ai suddetti parametri, escludendo dal rapporto di convenzione quelli non rispondenti.

Per i Raggruppamenti provinciali già costituiti alla data di approvazione della presente direttiva e non in possesso delle caratteristiche di cui sopra è data facoltà di adeguarvisi entro un anno dalla data stessa, anche mediante l'accorpamento con altri Raggruppamenti della stessa provincia.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute alla verifica degli adeguamenti di cui sopra e ad informare la Regione sullo stato di aggiornamento dei Raggruppamenti.

2) Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche volontarie. Modalità di accesso

Con le precedenti due direttive sono già stati affrontati i temi legati ai programmi dei corsi sia di formazione per le nuove gev che di aggiornamento per quelle gev nominate ai sensi della L.R. n. 2/1977, alla loro durata e modalità di svolgimento.

Si vogliono qui delineare modalità di accesso ai corsi di formazione da applicarsi omogeneamente in ogni realtà provinciale al fine di garantire nel tempo una continuità delle attività di volontariato.

Il momento della organizzazione dei corsi di formazione è molto delicato in quanto si devono conciliare le esigenze di crescita spontanea del volontariato con la quantità delle risorse finanziarie disponibili e con la massima efficacia delle spese a tale scopo sostenute, la quale ultima può essere misurata sia in termini di sufficiente preparazione dei volontari che in termini di contenimento del loro turn over in limiti fisiologici accettabili.

L'accesso ai corsi di formazione tramite un "bando di concorso" così come organizzato in alcune realtà provinciali non appare corretto nè sufficiente a soddisfare le esigenze di cui sopra.

Più efficace appare riservare l'accesso ai corsi di formazione alle aspiranti guardie ecologiche volontarie che abbiano compiuto una sorta di apprendistato, affiancando per un determinato periodo quantificabile in non meno di 12 uscite o sopralluoghi ovvero in almeno 60 ore di attività, le guardie ecologiche già in servizio.

D'altra parte tutti i Raggruppamenti provinciali prevedono già nei loro statuti la figura delle aspiranti guardie ecologiche volontarie, facilitando con ciò il reclutamento ai corsi di formazione.

Si dovrà pertanto dare priorità di accesso ai corsi di formazione alle aspiranti guardie ecologiche che abbiano già effettuato il periodo di apprendistato presso i Raggruppamenti provinciali, su segnalazione dei Raggruppamenti stessi.

Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, fermo restando i criteri stabiliti dalle precedenti direttive, dovranno essere adeguatamente flessibili, nei tempi e nei luoghi di svolgimento, al fine di favorire la partecipazione degli aspiranti.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, data la molteplicità e la particolarità dei settori che possono essere interessati, si ritiene di non dover dare indicazioni particolari circa i programmi o la loro durata.

Essi dovranno essere mirati ad approfondire le conoscenze su tematiche specifiche o locali e potranno essere organizzati anche presso gli enti competenti aventi convenzioni in atto coi Raggruppamenti delle guardie ecologiche (Enti di gestione delle aree protette, Comuni ecc.), utilizzando altresì eventuali finanziamenti messi a disposizione dagli enti stessi.

Pare ovvio sottolineare che comunque tutti i corsi di aggiornamento devono riguardare attività di vigilanza ambientale inserite nei programmi redatti o concordati con le Province.

 

3) Potere di accertamento

 

Dall'approvazione della seconda direttiva, risalente al 1991, con la quale sono state puntualmente indicate le norme di legge su cui le guardie ecologiche hanno potere di accertamento il quadro legislativo si è notevolmente modificato.

Sono state infatti approvate nuove leggi regionali in materia di smaltimento dei rifiuti e di spandimento dei liquami, modificando i riferimenti normativi da richiamare nel decreto di nomina a guardia ecologica ai fini del conferimento del potere di accertamento.

E' stata altresì approvata la L. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale si dispone che fra i vari soggetti preposti alla vigilanza vi siano anche le guardie ecologiche volontarie e pertanto occorre estendere a tale materia il potere di accertamento delle stesse.

Si ritiene infine che per affinità di materia con la legge sopracitata il potere di accertamento possa essere esteso anche alle fattispecie previste dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11

"Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna", andando a completare in tal modo l'orizzonte legislativo di riferimento ai fini dell' efficace svolgimento del servizio di vigilanza ecologica.

Fermo restando quanto disposto con le precedenti direttive regionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma secondo, della L.R. n. 23/1989, si segnalano le seguenti ulteriori fonti normative su cui estendere il potere di accertamento delle guardie ecologiche volontarie:

- art. 14, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti";

- art. 15, L.R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamenti";

- artt. 30, primo comma e 31 primo comma, L. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e art. 61 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna".

4) Stipula dei contratti di assicurazione a favore delle guardie ecologiche volontarie impegnate nelle attività di servizio

Dal momento dell'approvazione della L.R. n. 23/1989, di norma, le Amministrazioni provinciali hanno provveduto a stipulare direttamente contratti di assicurazione sia contro gli infortuni cui le guardie ecologiche sono esposte, che sulla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati dalle stesse nell'espletamento del servizio di vigilanza.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" si ritiene sia compito dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche, alla stregua delle altre organizzazioni del volontariato, assicurare direttamente i propri aderenti, attenuando in tal modo i compiti previsti in capo alle Province.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico delle Amministrazioni provinciali le quali provvederanno al rimborso delle spese nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e del contributo assegnato dalla Regione Emilia Romagna.

 

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